L’EUR1 è un documento emesso dalla dogana di export che attesta, previa la dichiarazione dell’esportatore, la reale origine delle merci. Questo documento permette l’esenzione / pagamento ridotto del dazio da parte del compratore, motivo per cui diviene uno dei documenti più importanti e richiesti dai compratori del Made in Italy.
Diventerà sempre più importante e determinante per le ditte che spediscono all’estero ottenere la qualifica di esportatore autorizzato per snellire e facilitare le operazioni di export, poiché l’origine della merce ha un ruolo fondamentale negli scambi internazionali.
Se e quando l’esportatore acquisirà la qualifica di esportatore autorizzato, avrà diritto ad apporre in fattura il numero di autorizzazione rilasciato dall’agenzia delle dogane che lo identifica come operatore autorizzato, potendo così evitare l’emissione dell’EUR1.
Anche perché a partire dal 22 aprile 2020 tali certificati in forma cartacea non saranno più convalidati contestualmente alla presentazione della dichiarazione doganale (EXA) come avviene oggi, ma saranno gestiti per ogni singola spedizione presso le Autorità doganali di competenza.
La nuova procedura allo stato attuale prevede che la richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria, venga presentata 10 gg antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale (3 gg per i soggetti AEO).
Tale procedura non riguarderà gli esportatori già in possesso del titolo di “esportatore autorizzato” e le fatture per merci di origine preferenziale il cui valore sia inferiore ai 6000 €, per le quali l’Eur 1 non verrà emesso.
In questi casi, l’esportazione dev’essere accompagnata da fatture originali con timbro e firma originali, recanti la dichiarazione di origine preferenziale a norma di Legge secondo il seguente testo:
L’ESPORTATORE (autorizzazione doganale nr. IT/…/…/…) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci oggetto della presente operazione sono di origine preferenziale CE negli scambi con……”
Alla luce di queste motivazioni, e ultima, ma non per importanza, anche per alleggerire il carico burocratico degli uffici doganali viene fortemente consigliato di procedere con la richiesta di ottenimento di questo status.
Tale operazione richiede circa 30/40 giorni, ed è vincolata al soddisfacimento di requisiti oggettivi e soggettivi. Tutte le informazioni utili per richiedere lo status di esportatore autorizzato sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La necessità di presentare l’EUR1 varia in base al Paese di destinazione.
Di seguito riportiamo la lista aggiornata al 2020 dei Paesi che richiedono l’EUR1, ai quali si è recentemente aggiunto il Vietnam.
Algeria
Eritrea
Madagascar
Angola
Etiopia
Marocco
Anguilla
Gabon
Messico
Antigua e Barbuda
Ghana
Namibia
Aruba
Giamaica
Niger
Bahamas
Gibuti
Nigeria
Barbados
Giordania
Repubblica Dominicana
Belize
Guyana
Siria
Benin
Guinea
Sud Africa
Camerun
Haiti
Sudan
Cile
Isole
Mauritius
Tanzania
Congo
Isole Seychelles
Trinidad e Tobago
Costa d’Avorio
Isole Turks e Caicos
Tunisia
Curaçao
Israele
Turchia – ATR1
Kenya
Egitto
Libano
Vietnam
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