Da gennaio 2020 si richiede maggiore attenzione nel giustificare in modo esaustivo tutte le operazioni verso i paesi UE attraverso la prova di cessione intracomunitaria.
Allo stato attuale dei fatti, le vendite e le prestazioni di servizio ad un operatore di uno stato membro godono di un regime di non imponibilità, secondo il principio dell’applicabilità dell’imposta nel paese del committente.
Lo Stato ha individuato proprio in questa tipologia di operazioni un ricco banchetto per gli evasori seriali. Da ciò deriva l’introduzione del principio di presunzione da parte dello stato nei confronti degli operatori che essi abbiano i requisiti per lavorare in esenzione ed accedere alle facilitazioni connesse (es: dichiarazioni d’intento), ma, e questa è la novità dell’anno, si richiedono maggiori giustificativi in casi di verifica.
È ora obbligatorio, prima di emettere una fattura ad un cliente europeo, verificare sul sito dell’agenzia delle entrate la partita iva comunitaria fornita, chiamata anche VIES, da indicare poi sulla fattura stessa in modo chiaro e inequivocabile.
L’agenzia restituisce in tempo reale l’indicazione che la P.I. indicata sia attiva ed operativa.
Tale controllo deve essere precedente all’emissione e conservato in caso di verifica.
È bene conservare e produrre il più alto numero di prove possibile a testimonianza della cessione o prestazione intracomunitaria.
Di seguito forniamo alcuni esempi:
Si deve quindi conservare:
- La fattura del vettore che ci ha fornito la prestazione, via terra, mare o aerea che sia
- La polizza assicurativa relativa al trasporto, se stipulata col vettore
- Una copia della BL (Bill Of Lading o polizza di carico) se si tratta di spedizioni via mare
- Una copia AWB (Air Way Bill o lettera di vettura aerea) se si tratta di spedizioni via aerea
- CMR o documento che attesti l’avvenuta consegna (Proof Of Delivery) in caso di trasporto terrestre.
La tipologia di cessioni più complicate da giustificare è rappresentata dalla resa EXW, ossia quando il venditore mette a disposizione la merce nel suo magazzino.
In questo caso la spedizione è a cura del compratore (europeo) e del vettore da lui designato, e quindi sarà più complicato ottenere i documenti necessari ad attestare l’uscita dal territorio nazionale e l’arrivo a destinazione finale da un vettore con cui non ha alcun tipo di rapporto di collaborazione.
Nel caso in cui effettivamente non ci riesca, dovrà richiedere al compratore una dichiarazione equivalente al DDT con tutti i dati della spedizione, in cui confermi l’effettiva ricezione delle merci.
Com’è facilmente comprensibile, non solo c’è il rischio che il destinatario ritardi all’infinito la produzione di questo documento, ma gravarlo di un’operazione a cui non è formalmente obbligato (a meno che non sia stato stabilito nel contratto di vendita) non può che infastidirlo…
…Ragion per cui non smetteremo mai di sottolineare come la resa EXW sia ormai superata e rappresenti sempre più un deterrente per le operazioni di cessione intracomunitaria.
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