Cosa significa Cross Trade? Con il termine Cross Trade si vuole andare ad identificare tutte quelle operazioni commissionate da un soggetto nazionale che vuole movimentare merce tra altre due nazioni terze.
Le spedizioni cross trade vengono anche chiamate spedizioni ‘estero su estero’.
La tipologie di Cross Trade possono essere UE-EXTRAUE o EXTRAUE-EXTRAUE
Un esempio del primo caso che possa essere più vicino alle nostre casistiche potrebbe essere quello di un italiano che vuole spedire merce dal suo fornitore spagnolo direttamente al suo cliente turco.
Nel secondo caso invece, lo potrebbe essere uno scambio tra fornitore turco e cliente giapponese.
La gestione presuppone il supporto di agenti spedizionieri competenti nel paese di partenza e a seconda della resa anche nel paese di destino.
Per quanto ci riguarda, grazie alla rete di agenti sparsi quasi in tutto il mondo, siamo in grado di gestire anche questa tipologia di spedizione internazionale.
Cosa molto importante è sapere come sia corretto fatturarvi queste tipologie di spedizioni.
Molto spesso trattandosi di spedizioni cross trade, si ritiene che i trasporti che coinvolgano l’estero siano esenti dall’applicazione dell’imposta (cross trade price).
Ma nel caso dei cross-trade non è sempre vero.
Capiamo insieme perché:
Prendiamo l’esempio: SPAGNA-TURCHIA
Per territorio “Nazionale” intendiamo tutto il territorio della comunità europea con alcune specifiche:
Questi territori rientrano comunque nella Comunità europea anche se autonomi:
• il Principato di Monaco si intende compreso nella Repubblica francese;
• l’Isola di Man si intende compresa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
• le zone di sovranità di Akrotiri e Dhekelia si intendono comprese nel territorio della Repubblica di Cipro, ricordando che la parte nord è considerata extra-UE, mentre quella sud in comunità.
Quindi, ai fini dell’iva, esportare dall’Italia o da un altro di questi territori non comporta nessuna differenza, e la fattura, rientrando in pieno nella tipologia di esportazione, verrà emessa in esenzione iva riferimento all’articolo 9, comma 1, n. 2) D.P.R. n .633 del 1972
Cosa ben diversa invece quando si tratta di fatturare trasporti tra due paesi Extra UE (cross global trade), così come citato nel secondo esempio (Turchia – Giappone):
Se un’impresa italiana commissiona un trasporto fuori dal territorio nazionale e/o comunitario come specificato sopra, tale operazione non rientra nella casistica delle esportazioni come specificato dall’agenzia delle entrate CIRCOLARE12/E:
“Ai fini della individuazione del regime di imponibilità o di non imponibilità della predetta prestazione occorre far riferimento all’articolo 9, comma 1, n. 2) D.P.R. n .633 del 1972 ai sensi del quale sono operazioni non imponibili i trasporti relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione
Nel caso oggetto specifico, non ricorrono le condizioni previste dalla richiamata norma per applicare il regime di non imponibilità, atteso che i beni trasportati non formano oggetto di una operazione di esportazione, transito, importazione temporanea o definitiva.
Ne consegue che alla prestazione di trasporto oggetto di domanda si applica il regime di Imponibilità”
Ciò significa che la fattura relativa alle competenze del trasporto deve essere emessa con iva secondo il principio iva divenuto guida nel 2010 che si fonda sulla territorialità del committente.
“Trattandosi di prestazione di servizi tra due soggetti passivi, dei quali il committente è residente nel territorio dello Stato, la stessa prestazione si considera territorialmente rilevante in Italia”
Ci prenderemo cura della tua merce fino alla consegna.
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